Ordinanza n. 655 del 1988

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ORDINANZA N.655

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie) , promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1981 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Leclerc Robert ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Damonte Giuseppe, Leclerc Robert e Limello Agostino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento del reato valutario previsto dall'art. 2 legge 30 aprile 1976 n. 159 (come modificato con leggi 8 ottobre 1976 n. 689 e 23 dicembre 1976 n. 863), concernente l'omessa dichiarazione e conseguente <nazionalizzazione> delle attività o disponibilità illegittimamente costituite all'estero, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 5 febbraio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, imponendo al cittadino che abbia costituito disponibilità o attività all'estero, di rendere, sotto la comminatoria di gravi sanzioni penali, dichiarazioni spesso comportanti l'ammissione di fatti che potrebbero costituire reati diversi dall'infrazione valutaria, e per i quali non é garantita alcuna impunita (quali ad esempio delitti doganali, finanziari e societari), si porrebbe in contrasto con il principio-riconducibile nell'ambito del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. -secondo il quale l'imputato non e tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli;

che i soggetti imputati nel giudizio a quo si sono costituiti chiedendo l'accoglimento della questione, mentre, in senso opposto ha formulato le sue conclusioni l'Avvocatura Genera le dello Stato.

Considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 236 del 1984 (punto 12 della motivazione) e nelle pronunce in essa richiamate, il diritto di difesa é garantito dall'art. 24 Cost. soltanto dal momento dell'instaurazione del procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si soggettivizza nei confronti di una determinata persona;

che, peraltro, come già ritenuto da questa Corte nella citata sentenza n. 236 del 1984 (punto 10 della motivazione) taluni reati, quali il contrabbando doganale, il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali, la frode fiscale ed altri, <non sono affatto conseguenze astrattamente necessarie ed inevitabili del fatto di possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del medesimo, ma semplici eventualità di fatto>;

che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di necessaria consequenzialità, fra l'illegittima costituzione di attività o disponibilità all'estero e la commissione di altri reati, esclude che colui il quale renda la dichiarazione imposta dalla norma impugnata si autodenunci, per ciò solo, di altri comportamenti costituenti illecito penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata, non potendosi invocare il diritto di difesa per comportamenti in relazione ai quali il soggetto non e ancora imputato o indiziato di reità, e che, comunque, in sé considerati, non costituiscono autodenuncia o confessione di reati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.